1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.
2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.
3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni pro loco per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente