Art.  3.
(Unione nazionale pro loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).

      1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.
      2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.
      3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni pro loco per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente

 

Pag. 6

articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo Stato.
      4. L'UNPLI rappresenta le associazioni pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.